Art. 2.
(Compiti).

      1. L'Agenzia ha il compito di effettuare e di promuovere attività di interesse nazionale di prevenzione e di contrasto degli abusi sui minori.
      2. L'Agenzia opera su tutto il territorio nazionale e all'estero, svolgendo, in particolare, le seguenti funzioni e attività:

          a) monitoraggio quantitativo e qualitativo del fenomeno attraverso studi specialistici

 

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e ricerche in collegamento con organismi investigativi italiani ed esteri;

          b) formazione specialistica dei componenti dell'Agenzia e di operatori del settore appartenenti ad altri enti e istituzioni. Per tali scopi l'Agenzia provvede a rilasciare apposite certificazioni attestanti diversi livelli di competenza in materia di investigazione sugli abusi sui minori;

          c) costituzione e gestione di una banca dati di soggetti e di informazioni investigative, provenienti anche da attività di contrasto all'estero, contenente elementi correlati alla pedofilia e agli abusi sui minori in genere. Tale banca dati è finalizzata all'attività di intelligence di supporto agli organismi di polizia giudiziaria convenzionali, nonché all'attività di supporto al processo di tracciabilità dei pedofili nel corso dei loro cambi di residenza all'interno del territorio nazionale;

          d) contrasto al fenomeno del turismo sessuale attraverso attività investigativa convenzionale e di intelligence mirata anche attraverso un raccordo informativo e operativo con i vari operatori del settore turistico;

          e) supporto alla predisposizione di normative specifiche in materia di contrasto del fenomeno degli abusi sui minori e in particolare della pedofilia;

          f) progettazione di campagne pubblicitarie e di sensibilizzazione basate sull'esperienza investigativa e analitica posseduta dalla stessa Agenzia.